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The Deadlock of Noosphere February 26, 2006

Posted by laspinanelfianco in Copyright.
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Nel 2000, Eric S. Raymond descriveva con notevole lucidità il processo di “colonizzazione dello spazio delle idee” in un famoso articolo intitolato, per l’appunto, “homesteading the noosphere“. In quell’articolo, Raymond raccontava come gli hacker di tutto il mondo stessero lentamente colonizzando lo spazio delle idee (noosfera) con i loro prodotti e come, con grande lungimiranza, questi stessi hacker si curassero di mantenere lo spazio delle idee libero da vincoli che avrebbero potuto creare una situazione di stallo (deadlock).

Ora, a distanza di pochi anni, noi tutti possiamo assistere ad una vera corsa delle aziende alla stessa colonizzazione della noosfera attraverso l’uso di strumenti legali quali i brevetti, il copyright ed i trademark. A differenza degli hacker, le aziende si premurano di creare tutti i vincoli possibili con questi strumenti, in modo da recintare il proprio “territorio intellettuale” e da creare il maggior numero possibile di problemi, possibilmente insormontabili, ai loro concorrenti.

In Italia, patria del Made in Italy, questa politica di brevettazione selvaggia viene salutata come l’unica arma di salvezza nei confronti della concorrenza cinese e viene sostenuta in tutti i modi possibili dal nostro governo e dalla opposizione. Lo stesso avviene, in maniera addirittura più aggressiva a livello di Comunità Europea. In tutto l’emisfero Nord del pianeta non c’è una sola voce “istituzionale” (governo, uomo politico o simili) che si opponga a questa politica e si chieda: “come mai siamo finiti in questa fossa a litigarci il nostro amaro boccone quotidiano coi cinesi, gli indiani ed i brasiliani?”

Possiamo quindi dare per certo che questa politica continuerà ad essere attuata e sostenuta legalmente da tutti i governi che contano e, attraverso i potenti strumenti di ricatto del WTO, verrà imposta anche ai restanti paesi del mondo.

A questo punto, possiamo chiederci: “quanto tempo ci resta prima che sia impossibile anche solo concepire qualcosa senza incappare in un brevetto, un copyright od un trademark? Quanto tempo manca al deadlock della noosfera?”

Dipende. Dipende dalla velocità con cui questo spazio viene colonizzato e dalla sua estensione. In alcune aree, tecnologicamente abbastanza mature, il deadlock si è già verificato. Provate a produrre un qualunque dispositivo elettronico integrato senza dover fare i conti con i brevetti di Texas Instruments, Intel, Motorola, Siemens ed IBM. Provate a produrre una borsa da signora senza incappare nei trademark dei designer italiani e stranieri. In queste aree, lo scambio di brevetti tra aziende è all’ordine del giorno ed è indispensabile per la sopravvivenza. Chi non ha brevetti o trademark da scambiare, semplicemente chiude i battenti.

Nel settore del software le cose vanno appena meglio grazie al fatto che in Europa non si può (ancora) brevettare un algoritmo (una idea) ma solo la sua specifica implementazione in codice. Comunque, come ben sappiamo, le lobby americane stanno lavorando duramente sui nostri uomini politici e questa finestra di libertà verrà sicuramente chiusa in breve tempo. L’estate scorsa ci siamo salvati dalla approvazione surrettizia di una norma sulla brevettabilità del software, avanzata presso la Commissione Caccia e Pesca (si, proprio “caccia e pesca”!) del Parlamento Europeo solo grazie all’intervento dei polacchi! Questa volta ci è andata bene, ma potete stare tranquilli che i lobbisti (profumatamente pagati dalle aziende americane) insisteranno e, alla fine, vinceranno.

Dopodichè?

Dopodichè, ci toccherà cambiare mestiere. Provate a creare un programma qualunque senza inciampare nei brevetti (legali negli USA) di Xerox, Apple, IBM, Microsoft, Sun e via dicendo.

Privati della possibilità di concepire e produrre qualcosa di innovativo (tranne rari casi provenienti dalla ricerca di base), potremo finalmente dedicarci alla attività nella quale ci riconosciamo maggiormente: fare concorrenza ai cinesi sul piano dei costi, come già stiamo facendo da tempo.

A questo punto, forse ci verrà utile questo interessante farmaco (naturalmente brevettato dai francesi e poi acquistato dagli americani): Modafinil o Provigil.

In un mondo che combatte le sue guerre commerciali solo sul piano della produttività (abbassamento dei costi, aumento delle ore lavorate, etc.) invece che sulla innovazione, il sonno sarà un lusso per pochi.

Una modesta proposta February 24, 2006

Posted by laspinanelfianco in Copyright, Diritti Digitali, DRM, Hacktivism, Sicurezza, Surveillance, Trusted Computing.
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La “controparte” (lascio a voi il piacere di stabilire chi sia) ha sempre attuato una precisa strategia nei confronti di chi, come me e molti altri, cerca di far riflettere la “gente comune” sui temi più scottanti della politica, della vita sociale e della vita industriale del paese: li accusa di fare del vuoto allarmismo, della pura lamentazione priva di proposte costruttive. Bene, per prevenire simili contestazioni, ecco qui di seguito le mie personalissime proposte riguardo a DRM, TC, Surveillance ed altri temi scottanti.

PROPOSTE

Una nuova legge sul copyright, più adatta al III millennio

Diciamolo, ormai è ora di pensare ad una legge sul copyright che tenga conto del fatto che siamo stati sulla Luna 40 anni fa e che tra un po’ andremo su Marte. Gutemberg, poveretto, è morto da tempo ed è ora di aggiornare l’editto della Regina Anna. Ecco qui di seguito le mie personalissime indicazioni in merito.

Durata: 20 anni dalla prima pubblicazione. Se un libro, un brano musicale od un film viene ancora “consumato” 20 anni dopo la sua pubblicazione, allora è da considerarsi un pezzo di storia, non un mero prodotto commerciale.

Estensione: solo le applicazioni commerciali (a scopo di lucro) e le “consumazioni” pubbliche che coinvolgono più di 15 persone. Fino a 15 spettatori/ascoltatori, lo si considera uso “familiare od amicale, equiparato all’uso personale”. File sharing P2P equiparato ad una consumazione effettuata da più di 15 persone alla volta e quindi soggetta a pagamento dei diritti (proporzionale al livello di distribuzione), esattamente come se fosse una radio od una TV. Distribuzione di copie fisiche (su CD e DVD) vietata in quanto non autorizzata dal titolare dei diritti. Legittimo prestare o noleggiare gli originali. Illeggittimo farne la copia. Insomma, più o meno come oggi.

Una legge che imponga ai DRM di rispettare alla lettera la legge sul Copyright

Quale che sia la legge vigente sul copyright, è necessario pretendere che i sistemi DRM la rispettino nella lettera e nel principio. Se il diritto d’autore scade, prima o poi, anche i sistemi DRM devono “rilasciare” i prodotti che tengono in ostaggio.

Se la legge, come è auspicabile, prevede degli ambiti di libero utilizzo del prodotto (copie per uso personale, uso in familia, uso condiviso tra amici, etc.) i DRM devono consentire questo tipo di utilizzo. Come ci riescano, deve (ripeto: deve) essere un problema loro. Difendere i propri diritti con mezzi tecnici deve essere un diritto del produttore, non un problema dell’utente.

Proibizione assoluta di identificare i device (Endorsement Key), libertà di usare le Smart Card a questo scopo

Identificare un determinato device (PC, lettore di MP3, quello che è) con un identificatore univoco (come la chiave RSA del TPM od il numero di serie del vecchio Pentium III) deve essere proibito, punto e basta. Questo perchè l’identificazione del dispositivo permette di identificare l’utente, pemette di tracciarlo e ne vìola il diritto alla riservatezza. Laddove necessario, ed a certe condizioni, dovrebbe essere permesso usare delle apposite Smart Card a questo scopo. Le Smart Card sono dispositivi rimovibili che possono essere facilmente distrutte senza distruggere il dispositivo. Questo rende possibile, se necessario, riacquistare il proprio anonimato o cambiare “identità digitale” con facilità ed in qualunque momento.

Da questa proibizione discende anche il divieto di legare un “diritto di consumo” ad uno specifico device usando sistemi DRM, come promette di fare il Trusted Computing. Il prodotto multimediale legalmente acquistato deve essere consumabile su qualunque dispositivo, tecnicamente capace, che l’utente decida di usare.

Proibizione assoluta di tracciare il comportamento dell’utente (User Tracking / Traitor Tracking)

Non credo che ci sia bisogno di spiegare i motivi di tale proibizione.

Proibizione assoluta di esaminare la macchina dell’utente (Attestation)

Come sia fatta la macchina dell’utente, e cosa ci giri sopra, deve (ripeto: deve) essere un suo personalissimo problema, virus e spam inclusi. Non è ammissibile in nessun modo che qualcun’altro venga a frugare sul mio PC, per nessun motivo.

Esplicito riconoscimento legale del diritto a creare copie per uso personale

Sia allo scopo di creare backup che allo scopo di sfruttare le possibilità di “space shifting” (ascoltare in auto qualcosa che si è scaricato sul PC di casa), di “time shifting” (registrare dalla TV e dalla radio qualcosa che si vuole vedere o ascoltare in un altro momento) e di “rimodulazione” (“compilation” di brani provenienti da diversi CD acquistati legalmente). Al momento, questo “Fair Use” è solo una “gentile concessione” dei proprietari dei diritti.

Esplicito riconoscimento legale del diritto all’uso familiare ed amicale dei prodotti

Sarebbe ora di riconoscere che l’ascolto di musica e la visione di film in gruppi di, diciamo, meno di 15 persone è equivalente all'”uso personale” e non è soggetto al pagamento di diritti. Francamente, è ora di smetterla di rompere i coglioni ai dentisti, alle parrocchie ed alle parrucchiere per la musica che fanno ascoltare ai loro utenti. Siamo nel III millennio ed è ora che le aziende del recording vadano veramente a guadagnarsi il pane sul campo come fanno tutti gli altri.

NOTA: molte di queste regole possono essere imposte già oggi dagli autori, come sorgente naturale del diritto sul prodotto. Sarebbe opportuno che Creative Commons, GNU o CopyZero cominciassero a studiare, per conto degli autori, dei modelli di licenza “standard” con i quali imporre ai distributori un comportamento civilmente accettabile.

Se avete qualcosa da dire, o avete regole da suggerire, ricordatevi dello spazio dei commenti qui sotto.

Copyright, DRM, SIAE ed altri animali February 23, 2006

Posted by laspinanelfianco in Copyright.
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Le norme sul Diritto d’Autore sono state introdotte nella legislazione italiana dal Governo fascista di Benito Mussolini nell’Aprile del 1941, naturalmente senza nessuna discussione parlamentare degna di questo nome. La legge in questione è la numero 633 e porta la data del 22 Aprile 1941. A oltre 60 anni di distanza, è ancora incredibile constatare come il governo italiano abbia trovato il tempo di occuparsi di una questione tutto sommato di secondaria importanza, come quella del diritto d’autore, nel bel mezzo della II guerra mondiale. Basti pensare che il giorno prima, cioè il 21 Aprile 1941, gli inglesi avevano bombardato il porto di Bengasi. Il 25 Aprile 1941 Rommel, a sua volta, avrebbe attaccato il passo di Halfaya. Il 7 Aprile del 1941 l’aviazione nazista avrebbero raso al suolo Belgrado ed il 9 Aprile le truppe tedesche ed italiane avrebbero invaso la Jugoslavia. Il 7 Dicembre del 1941 i giapponesi avrebbero attaccato Pearl Harbor. Come sia riuscito Mussolini (o chi per lui) a ritagliarsi un po’ di tempo per pensare alle norme sul Diritto d’Autore resta davvero un mistero. Potete consultare voi stessi la Legge 633 del 22 Aprile 1941 su Interlex e su molti altri siti web dedicati a questo argomento. Potete anche inquadrarla storicamente in modo molto preciso grazie al sito www.cronologia.it.

La Legge 633/1941 è stata poi modificata tra il 2001 ed il 2005 dal Governo Berlusconi, quasi sempre a colpi di maggioranza e di fiducia, dando origine alla famigerata Legge Urbani e ad altre norme, quasi tutte inserite nell’ordinamento italiano come attuazione delle corrispondenti direttive europee (la famigerata EUCD, fotocopia della altrettanto famigerata DMCA americana). Le trovate tutte quante nella sezione “Diritto d’Autore” di InterLex.

Le leggi in questione hanno stabilito che esistono i seguenti diritti.

Diritti morali degli autori sulle loro opere, non alienabili (non cedibili). Sono i diritti fondamentali dell’autore e riguardano il riconoscimento della paternità dell’opera ed il diritto a vegliare sulla sua integrità. Non decadono mai.

Diritti di sfruttamento commerciale degli autori sulle loro opere, alienabili (cedibili). Sono i diritti che gli autori cedono (spesso per un tozzo di pane) agli editori. Si estendono fino al 70° anno dopo la morte dell’ultimo degli autori.

Diritti morali degli esecutori ed interpreti (cantanti, attori, musicisti, etc.), non alienabili (non cedibili). Si tratta di diritti analoghi a quelli previsti per gli autori. In base a questi diritti, un interprete (ad esempio, un attore od una attrice) può opporsi alla distribuzione di una opera (ad esempio, un film) che metta a repentaglio la sua onorabilità. Non decadono mai.

Diritti di sfruttamento commerciale degli esecutori ed interpreti (cantanti, attori, musicisti, etc.), alienabili (cedibili). Si tratta di diritti analoghi a quelli previsti per gli autori. Solitamente si estendono per 50 anni dopo la prima esecuzione.

Esistono poi vari altri diritti che sono relativi ai produttori, ai distributori delle opere ed ai radiofonici che ne curano la radiodiffusione. Sono previste anche delle norme particolari per le opere collettive (rappresentazioni teatrali, film, esecuzioni orchestrali, etc.).

Quasi tutti questi diritti possono essere sfruttati in modo diretto, cioè vendendo o noleggiando all’utente finale un prodotto (libro, CD, DVD, etc.) che dà diritto ad una qualche forma di consumo dell’opera. Per sfruttare queste opportunità commerciali, autori ed esecutori non hanno bisogno di intermediari. Ad esempio. un musicista di strada può benissimo vendere i CD contenenti i propri brani ai suoi ascoltatori sulla pubblica via. Si tratta di una pratica del tutto legale (ovviamente!). Nello stesso modo, uno scrittore può benissimo stampare e vendere direttamente i suoi libri (anche in formato PDF su Internet). Per fare commercio delle proprie opere in questo modo è solamente necessario pagare le tasse sui ricavi. Non è necessario apporre bollini SIAE sui supporti e non è necessario pagare diritti di qualsiasi genere a nessuno.

Esistono invece altri diritti che sarebbe praticamente impossibile far valere in modo autonomo. Sono i diritti connessi alla esecuzione pubblica delle opere. Ad esempio, la rappresentazione pubblica di un’opera teatrale, di un film o di un’opera musicale, oppure la radiodiffusione (anche su internet) dello stesso materiale. A questo scopo esistono delle apposite “collections agencies“, come la famosa SIAE, la IMAIE e la SCF, che provvedono alla raccolta dei diritti sul mercato, per conto dei titolari, ed alla loro successiva suddivisione. Queste agenzie agiscono in modo regolato dalla legge e spesso hanno l’autorità necessaria per sorvegliare il mercato, ad esempio imponendo l’apposizione di un apposito “bollino” sui prodotti in vendita nei negozi, allo scopo di contrastare il fenomeno delle copie abusive. Quanto queste agenzie agiscano in modo corretto e trasparente lo si può dedurre da questa storica inchiesta sulla SIAE di Milena Gabanelli (l’autrice di “Report“) per RAI3.

Quasi tutti gli autori (non sempre saggiamente) decidono di vendere i diritti di sfruttamento economico ad una azienda che si occupa della stampa e delle distribuzione del prodotto, cioè il famoso “editore”, in cambio di una somma forfettaria e/o di una percentuale sugli incassi. Questo tipo di transazione è di tipo volontario ed è regolato dal normale diritto commerciale, cioè lo stesso diritto che regola qualunque altra transazione economica. I rapporti esistenti tra gli autori e le agenzie di raccolta (SIAE e IMAIE) sono invece parzialmente obbligatori e parzialmente gestiti da apposite norme.

Cosa c’entra tutto questo con i DRM?

Niente. Basta una riflessione di pochi secondi per capire che i DRM non tutelano affatto i diritti dell’autore o dell’esecutore, come si vorrebbe far credere. Questi diritti sono stati ceduti molto prima che un sistema DRM possa farsene garante e, molto spesso, l’autore e l’esecutore a quel punto sono già stati fregati da tempo. Le disavventure di Janet Rowling, l’autrice di Harry Potter, con il suo primo editore sono molto istruttive su questo punto.

I sistemi DRM proteggono piuttosto i diritti (naturali ed acquisiti) del distributore e, in alcuni casi, del produttore. Quando entrano in funzione i sistemi DRM, i diritti degli autori e degli esecutori sono già stati acquisiti dal produttore e/o dal distributore. Per questo nella gestione dei diritti via DRM non si trova più traccia dell’equilibrio e della magnanimità che ci potrebbe aspettare da uomini di cultura. La controparte con cui tratta realmente il consumatore non è un raffinato uomo di cultura ma il più classico e famelico dei mercanti ottocenteschi.

In conclusione, dovrebbero essere chiari i seguenti punti.

  • Gli autori hanno tutto sommato poco da guadagnare dai sistemi DRM. Le loro fonti di reddito possono venire da altri tipi di commercializzazione che non richiedono l’uso di DRM (rappresentazioni ed esecuzioni pubbliche, vendita diretta su Internet, etc.). Chi ne ha veramente bisogno è l’industria del recording e della distribuzione, cioè la stessa gente che fa causa alle ragazzine di 12 anni per avere condiviso file MP3 in rete.
  • Gli autori possono fare molto per impedire una epidemia di DRM, come ho già spiegato in questo articolo sul ruolo degli autori nella lotta ai DRM.
  • Gli autori possono benissimo vendere i propri prodotti senza nessun bisogno di intermediari (ad esempio su Internet) e senza bisogno di bollini SIAE. Il bollino è un problema che si pone esclusivamente nel caso della commercializzazione in negozio (od in edicola). In altri termini, si può fare benissimo a meno della SIAE.

Se avete riflessioni o correzioni da proporre, ricordatevi dello spazio per i commenti qui sotto.